IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2023 (I.M.U.)

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023
Per l'anno 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2022, sono state approvate le seguenti aliquote:
  • aliquota 0,59 % abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d’imposta pari ad € 200,00 (dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
  • aliquota 0,1 % fabbricati rurali strumentali
  • aliquota 0,95 % una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale. Si precisa che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • aliquota 1,00% fabbricati classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari al 0,76% è riservata allo Stato)
  • aliquota 0,59 % relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o  svantaggiate. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU
  • aliquota 1,00 % fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
  • aliquota 1,00 % aree fabbricabili
  • aliquota 0,81 % terreni agricoli
  • PAGAMENTO ACCONTO IMU 2023
    Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2023 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2023 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
    Entro il 16 giugno 2023 è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2023.
    PAGAMENTO SALDO IMU 2023
    Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito entro il 18 dicembre 2023, a conguaglio.
    CALCOLO DELL'IMPOSTA
    Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
    Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
CALCOLO ONLINE DELL'IMPOSTA DOVUTA

Calcolo IMU 2021





* Modello per l’autocertificazione di abitazioni date in uso gratuito a genitori o figli

Ai fini del beneficio della aliquota agevolata prevista per l'unità immobiliare, e relativa pertinenza, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale i soggetti passivi:

  • devono obbligatoriamente presentare, entro il 31/12/2023, apposita dichiarazione sul modello predisposto dal Comune (v. sopra), dando atto che la mancata presentazione della stessa entro il predetto termine, comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione;
  • devono comunicare, sempre entro il 31/12/2023eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta.
  • Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni
    Si precisa che l'autocerficazione è richiesta solo per usufruire dell'aliquota ridotta al 9,5 per mille.
    Per usufruire della riduzione della base imponibile prevista dall'art. 1, comma 10, della legge 208/2015 si richiamano le seguenti condizioni:
    E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Regolamento nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 10.06.2020


Aree edificabili

Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Valori di riferimento delle Aree Edificabili approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2023


Codici Tributo IMU:
• Codice Tributo IMU 3912: per il versamento IMU su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3914: per il versamento IMU per i terreni – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3916: per il versamento IMU per le aree fabbricabili – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3918: per il versamento IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3925: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
• Codice Tributo IMU
3930: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

• Codice Tributo 3939 denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE

Istruzioni per versamenti con mod. F24:

 
ATTENZIONE: IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CALDIERO E' B402

L’importo minimo annuo da versare è pari a € 12,00


Quando e come si effettua la dichiarazione:

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 30/10/2012 è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono posti a disposizione dell’Ufficio tributi comunale.


 
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